Art. 1.
(Detassazione dei redditi derivanti da lavoro straordinario).

      1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - (Redditi derivanti da lavoro straordinario). - 1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario o da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi aziendali non sono soggetti ad imposizione.
      2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono in alcun modo a formare il reddito complessivo del soggetto e non sono considerati ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del suo nucleo familiare».