1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - (Redditi derivanti da lavoro straordinario). - 1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario o da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi aziendali non sono soggetti ad imposizione.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono in alcun modo a formare il reddito complessivo del soggetto e non sono considerati ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del suo nucleo familiare».